Agevolazioni affitto per genitori separati

L’ATS Milano Città Metropolitana ha pubblicato un avviso per il contributo finalizzato all’abbattimento del canone di locazione per genitori separati/divorziati con contratto di locazione.
La domanda può essere presentata dal 28.04.2017 fino alle ore 12.00 del 20.12.2017, salvo esaurimento delle risorse disponibili, presso le ASST territorialmente competenti rispetto al Comune dove è situato l’immobile con contratto di locazione.
Per gli immobili situati nei territori dei Municipi 1, 2, 3, 4, 8 di Milano, gli interessati possono presentare domanda:
- con Raccomandata RR a: ASST Fatebenefratelli-Sacco Sportello Polifunzionale Corso Italia 19 20122 Milano
- con invio PEC a: protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it
- presso gli uffici informativi e di raccolta/protocollazione, con orario 9.00 - 12.30:
- Sportello Polifunzionale Corso Italia 19 Milano- Piano terra - sportello 4 tel. 02/857883261
- URP- Ufficio Relazioni con il pubblico Via G. Ricordi 1, Milano tel. 02/85788300
- URP- Ufficio Relazioni con il pubblico Via Oglio 18, Milano tel. 02/85788400.
Il contributo economico è rivolto ai genitori separati o divorziati con figli, in particolare minori o disabili, ed è finalizzato al sostegno del pagamento del canone annuo di locazione di un immobile.
Possono presentare domanda i genitori separati o divorziati legalmente che si trovino nelle seguenti condizioni:
- non siano assegnatari della casa coniugale in base alla sentenza di separazione o divorzio, o che comunque non ne abbiano la disponibilità;
- abbiano l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento per i figli, in base alla sentenza di separazione o divorzio;
- siano residenti in Regione Lombardia da almeno 5 anni consecutivi;
- abbiano un certificato ISEE in corso di validità uguale o inferiore a € 20.000,00;
- non siano beneficiari di contributi regionali per il recupero della morosità incolpevole e/o non siano assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Aler o dei Comuni;
- non siano titolari del diritto di proprietà, uso, usufrutto o di altro diritto reale di godimento di altra abitazione;
- non siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la persona, tra i quali gli atti persecutori di cui alla L. n. 38 del 23.04.2009 “Conversione in legge con modificazioni del D.L. 23.02.2009, n. 11 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, nonché per i delitti di cui agli artt. 570 e 572 del cod. pen.
Il contributo è definito sulla base del:
30% del canone di locazione per immobili a canone calmierato/concordato per un importo non superiore a € 2.000 all’anno;
30% del canone di locazione a prezzi di mercato annuo per un importo non superiore a € 3.000 all’anno.