La L. 219 del 22 dicembre 2017, art. 4, prevede (decorrenza 31/01/2018) le disposizioni anticipate di trattamento (c.d. testamento biologico o biotestamento).
Che cosa sono le DAT
In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, ogni persona può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a:
accertamenti diagnostici;
scelte terapeutiche;
singoli trattamenti sanitari.
Possono sottoscrivere le DAT le persone:
maggiorenni
capaci di intendere e di volere.
Come si redigono le DAT
La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:
atto pubblico
scrittura privata autenticata
scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del proprio Comune di residenza, che provvede all'inoltro alla Banca Dati Nazionale, cui hanno accesso tutti i Medici.
Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui "ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni". Regione Lombardia mette a disposizione un modello - "DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DATI) - L. 219/2017" - che può essere utilizzato per formalizzare le proprie Disposizioni Anticipate di Trattamento.
Nomina del fiduciario
Con le DAT ogni persona può indicare altresì una persona di sua fiducia, denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.
L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.
Ruolo del medico
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora:
esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
E' escluso inoltre (art. 1 co. 6) l'obbligo di rispettare richieste di trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.
Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.
Informazione ai cittadini
Il Ministero della salute, le Regioni e le Aziende sanitarie provvedono ad informare della possibilità di redigere le DAT in base alla presente legge, anche attraverso i rispettivi siti internet.
LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.":
Leggi su Normattiva.itLe DAT possono essere consultate all'indirizzo:
https://dat.salute.gov.it/dat_spid_login/Ministero della Salute:
https://www.salute.gov.it/portale/dat/dettaglioContenutiDat.jsp?lingua=italiano&id=4954&area=dat&menu=vuotoFAQ - Domande e risposte - su DAT Ministero della Salute:
https://www.salute.gov.it/portale/dat/dettaglioFaqDat.jsp?lingua=italiano&id=229Comune di Milano, presentazione DAT per residenti:
https://www.comune.milano.it/servizi/disposizioni-anticipate-di-trattamento-d-a-t
Dichiarazione di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem (DPM) a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica
Con la Legge 10 febbraio 2020, n. 10 sono state introdotte in Italia norme specifiche in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso.
L'utilizzo del corpo umano o dei tessuti post mortem è informato ai principi di solidarietà e proporzionalità ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.
Sono utilizzabili a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata con certificato rilasciato dagli organi preposti e che abbiano rilasciato dichiarazione di consenso (ai sensi dell'articolo 3 della Legge 10 febbraio 2020, n. 10).
A tal fine, è disponibile in questa pagina il modulo volto ad esprimere la dichiarazione, da far pervenire alla ASST Fatebenefratelli Sacco.