burger mobile
logo
Sede Legale ASST Fatebenefratelli Sacco
Via G.B Grassi, 74 . 20157 - Milano | CF e PI:09319690963
IBAN: IT47A0538701615000042209922
protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it

Alcol e Lavoro

25/05/2018

Le persone con un disturbo da uso di alcol spesso sono portate a pensare che i problemi o l’assenza di lavoro siano la causa del loro bere eccessivo.   

In realtà tra l’abuso di alcol e il mondo del lavoro vi è una relazione biunivoca: da un lato determinate caratteristiche di alcune attività lavorative possono costituire un fattore di rischio nello sviluppo di un problema con l’alcol; dall’altro l’assunzione eccessiva di alcolici incide inevitabilmente sulla qualità del lavoro, sulla produttività, sulle relazioni coi colleghi e aumenta la probabilità di incidenti.

Se, attraverso un percorso di cura, non si smette di bere in eccesso sicuramente i problemi di lavoro non si risolveranno.                                                                                           

Secondo l’Organizzazione Internazionale per il Lavoro (OIL) il 10-12 % di tutti i lavoratori di età superiore ai 16 anni ha problemi legati all’abuso o alla dipendenza da alcol. 
L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) stima, inoltre, che una media di 100.000 infortuni all’anno segnalati all’INAIL ha come causa principale il consumo di alcolici. L’assunzione di bevande alcoliche rappresenta sempre un “rischio aggiuntivo” rispetto ad un rischio lavorativo preesistente. Non esistono quantità di consumo sicure per la salute sul lavoro!                                                   

Come già accennato, ci sono delle attività lavorative che per le loro caratteristiche possono concorrere, insieme ad altri fattori, allo sviluppo di un problema con l’alcol, ad esempio:

  • professioni che comportano responsabilità non condivisibili e orari di lavoro lunghi e molto “elastici” (secondo l’Associazione Dirigenti Risorse Umane il 45% dei manager abusa di alcol);
  • lavori che comportano prolungati sforzi fisici;
  • professioni che prevedono frequenti spostamenti o incontri;  
  • lavori in ambienti surriscaldati, esposti al sole, in luoghi isolati;
  • lavori malpagati e/o pericolosi;
  • professioni in cui l’individuo non è responsabilizzato o valorizzato;
  • lavori a stretto contatto con le bevande alcoliche (bar, ristorazione);
  • lavori notturni.

Il consumo di alcol associato all’esposizione a metalli, a pesticidi o a solventi può provocare danni al fegato e al sistema nervoso; la combinazione alcol-nitroglicerina può danneggiare l’apparato cardiovascolare, mentre se associate alle basse temperature le bevande alcoliche possono provocare patologie da raffreddamento e se consumate nel corso di attività rumorose possono essere fonte di danni all’apparato uditivo. 

Anche per questa ragione il provvedimento del 16.03.2006 della Conferenza permanente Stato – Regioni e Province autonome vieta l’assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per alcune categorie di lavori considerati ad alto rischio: attività con uso di gas tossici, fuochi, esplosivi; mansioni socio – sanitarie; addetti alla guida di mezzi di lavoro e veicoli; mansioni in cave, miniere, impianti nucleari; lavoratori dell’edilizia.

L’influenza dell’alcol sull’attività lavorativa si esprime attraverso frequenti assenze o ritardi, cambi di lavoro, richiami per inadempienze, attriti tra colleghi, errori nello svolgimento delle attività, spostamento di mansione o licenziamento.     

Solo attraverso un periodo prolungato di astinenza totale la persona che beve in eccesso riesce ad avvertire delle differenze sulle proprie prestazioni lavorative e nel rapporto coi colleghi. Nel periodo di abuso alcolico non aveva la lucidità di notarle.                                                               

La legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati n.125 del 30.03.2001 concede al lavoratore alcolista assunto a tempo indeterminato il diritto alla conservazione del suo posto di lavoro per poter accedere a programmi di cura anche residenziali (ad es. Comunità Terapeutica) attraverso l’aspettativa, per un periodo massimo di 3 anni.


Torna a  Nucleo Operativo Alcologia (NOA)